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Ascoli, divieto di vendita di bevande nella manifestazione Notte dei Desideri

Questa l’ordinanza sindacale n°912 del 04/08/2017, in occasione della manifestazione Notte dei desideri 2017 che si svolgerà nel centro storico cittadino con le seguenti disposizioni:

  1. di consentire agli esercizi di acconciatore, di estetista, nonché ai titolari di tutte le ulteriori tipologie di attività esistenti nel centro storico il cui orario massimo di apertura è tuttora stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata del 10 agosto, dalle ore 15:00 fino alle ore 06:00 dell’11 agosto 2017, inoccasione della manifestazione denominata “Notte dei desideri 2017”, in deroga al limite orario di apertura giornaliera ed all’orario massimo di chiusura serale previsto dalle leggi e dai regolamenti di settore;
  1. durante la predetta “Notte dei desideri 2017” del giorno 10 agosto 2017, a decorrere dalle ore 19:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo 11 agosto 2017, è fatto divieto assoluto:
  1. ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
  2. di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
  1. Nell’ambito territoriale di svolgimento della manifestazione e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;
  1. Nella predetta fascia oraria, dalle ore 19:00 del 10 agosto alle ore 6:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione, di cui al precedente punto 2 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
  1. Il divieto di cui al precedente punto 2 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
  1. Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino – determinazione dell’importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”;
  1. è altresì previsto:
  • l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  • l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
  • di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
  • di evitare assembramenti all’esterno e nelle immediate vicinanze;
Per consultare l’ordinanza:
Comune di Ascoli Piceno
Piazza Arringo n. 7, 63100 Ascoli Piceno – Italia