sabato, Settembre 30, 2023
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I Pentastellati Montorio al Vomano: “I volontari del verde pubblico sono assicurati?”

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Riceviamo e pubblichiamo: “Negli ultimi tempi, abbiamo avuto modo tutti di notare come, a Montorio al Vomano, singoli cittadini siano intenti ad occuparsi della cura del verde pubblico.
I soggetti che, attualmente, svolgono attività di cura del verde pubblico come volontari nell’ambito del territorio comunale sono inseriti, secondo la normativa vigente, in un’associazione convenzionata o in un registro del volontariato? I soggetti che svolgono tali attività di pubblica utilità hanno copertura assicurativa e previdenziale a tutela della propria incolumità e dell’incolumità dei terzi?
La pubblica amministrazione locale non può gestire la tutela del Verde pubblico come si gestisce il “giardinetto di casa” ma deve garantire, a salvaguardia dell’ordine pubblico, la corretta applicazione delle norme che regolano tali attività.
La questione è regolata, in modo puntuale, dal D.Lgs. 117/2017 ( T.U. Terzo Settore ) e da varie pronunce della Corte dei Conti – sezione autonomie.
La prima regola, fondamentale, è che il volontario deve avere copertura assicurativa e previdenziale, in ossequio al principio di salvaguardia dell’incolumità personale e incolumità dei terzi ( v. art. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017 ). Il contratto assicurativo/previdenziale, infatti, deve essere stipulato a copertura di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, anche al fine di evitare la costituzione, di fatto, di rapporti di prestazione “in nero” ( privi delle tutele minime costituzionalmente garantite ).
La necessità della copertura assicurativa rimane ferma e inderogabile in tutte le ipotesi, prospettate dalla Corte dei Conti, di rapporto tra ente locale e volontari.
Il secondo principio, da ricordare ed applicare sempre, infatti, si collega all’assunto per cui l’ente locale non può stipulare contratti assicurativi e previdenziali per conto ( o a titolo di rimborso ) nei confronti del volontario singolo.
Un’interpretazione corretta del quadro complessivo del T.U. Terzo Settore, evidenzia come agli articoli 17 e 18 l’attività di pubblica utilità del volontario possa essere svolta solo all’interno di una associazione regolarmente convenzionata con l’ente locale. A livello contabile, infatti, solo in questi casi l’ente locale può provvedere alla copertura assicurativa, anche a mezzo rimborso, di associazioni di volontari regolarmente costituite e convenzionate ( art. 18 D.Lgs. 117/2017 ).
Una timida apertura alla copertura assicurativa del singolo volontario è offerta dalla delibera nr. 26/2017 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie in cui la Corte sembra ammettere la possibilità, per gli enti locali, di assicurare singoli cittadini volontari ma “solo se inseriti in specifici registri del volontariato da istituire con propri regolamenti”.
PENTASTELLATI MONTORIO
IL PORTAVOCE Massimo Di Francesco
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