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Difesa “sempre” legittima: pene severe per i reati contro la sicurezza della persona

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di Avv. Gian Luigi Pepa

La legittima difesa è un esimente di reato, che ricorre nei casi di pericolo imminente di difendere se stessi o altri, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa.

La giurisprudenza che ne è nata negli anni, ha fondato l’esame sulla proporzionalità tra aggressione ingiusta e reazione legittima.

Pertanto il rapporto tra causa ed effetto deve essere contestuale ed immediata, senza che vi interceda un pensiero postumo, una riflessione, un elemento esterno che crei uno squilibrio tra azione e reazione, escludendo, quindi, la vendetta o la premeditazione.

Inoltre, nel caso di violazione di domicilio (abitazione o attività commerciale, professionale, imprenditoriale), la medesima proporzione dovrà essere valutata se colui che è legittimamente presente utilizza un arma (propria o impropria), ancorché detenuta regolarmente, per difendere

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le varie fattispecie venivano rimesse all’interpretazione della magistratura che valutava la sussistenza degli elementi essenziali della legittima difesa, cioè l’insorgenza del pericolo attuale, dell’aggressione ingiusta e della reazione difensiva a tutela dell’incolumità, ma che sia in proporzione all’offesa.

La vittima dell’aggressione, non voleva commettere un reato, ma ha esagerato nel rapporto proporzionale tra difesa ed offesa, con un errata reazione colposa.

L’onere della prova è l’elemento fondante del processo, ed in tal caso chi vanta il diritto di difesa ha l’onere di provare la proporzionalità, per ottenere la scriminante.

E’ solo il libero convincimento del giudice ha tener conto dei fatti e circostanze e per tali motivi nel tempo sono state emesse sentenza che hanno creato scompiglio nell’opinione pubblica, tanto da creare i presupposti della legge di riforma varata oggi.

Il primo punto era quello di togliere la discrezionalità assoluta dei giudicanti di fatti e circostanze, con l’introduzione del principio “La difesa sempre legittima”, che precisa che nei casi di difesa domiciliare si considera “sempre” permanente il rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa.

Anzi, viene introdotto un ulteriore comma che considera “sempre in stato di legittima difesa” chi si difende entro il proprio domicilio, nel senso ampio sopra precisato, da azioni violente, da minacce con armi e mezzi di coazione.

Inoltre, non verrà più punito chi reagisce con eccesso colposo nella difesa domiciliare, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità“, dove si valuterà la reazione di chi è fisicamente più debole, o in ambienti privi di luce.

Viene inserito il risarcimento dei danni a carico di chi viene condannato per furto in appartamento, la cui sospensione condizionale della pena è rimessa al pagamento integrale della persona offesa, cioè se paghi potrai ottenerla.

E’ inoltre previsto un aumento delle pene:

  • per chi viola il domicilio altrui o commette violenze sulle cose o persone, ancor più se il reo è armato

  • il furto in abitazione e furto con scasso, con un aggravio di pena

  • la multa e la rapina.

Viene anche esclusa l’ipotesi che la vittima della legittima difesa domiciliare, sia costretta a risarcire, in sede civile, il reo, in caso di assoluzione in sede penale.

Nulla è perfetto, ma tutto è perfettibile, l’importante era togliere la vittima dalla discrezionalità di valutazioni soggettive della magistratura, dal rapporto aggressione ingiusta e reazione legittima, ed eccesso colposo, sino all’indennizzo di chi usurpa spazi privati a carico delle vittime della violenza, laddove è già un atto violento l’usurpare il domicilio altrui: “casa dolce casa”.

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