venerdì, Marzo 29, 2024
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Carlo Magno, Capitulare de Villis: 70 articoli dedicati alle aziende agricole

carlo magno

UN CAPITOLARE DI CARLO MAGNOCapitulare de Villis: 70 articoli dedicati alla amministrazione e cura delle aziende agricole

1 – Vogliamo che le nostre ville, che abbiamo costituito perché servano ai nostri bisogni, siano totalmente al nostro servizio e non di altri uomini.

2 – Vogliamo che la nostra famiglia sia ben trattata e non ridotta in miseria da nessuno.

3 – I giudici si astengano dal porre la nostra famiglia al proprio servizio, non li obblighino a prestazioni personali, a tagliar legna per loro o ad altri lavori né accettino alcun dono da essi, né cavallo, né bue, né maiale, né montone, né maialino da latte, né agnello, né altra cosa a meno che non si tratti di bottiglie, verdura, frutta, polli, uova.

4 – Se nella nostra famiglia qualcuno si rende colpevole nei nostri confronti di furto o trascuri i suoi doversi risarcisca il danno personalmente; per altre colpe sia punito con frustate secondo la legge, a meno che non si tratti di omicidio e incendio, risarcibili con ammenda. Agli altri uomini i giudici rendano la giustizia a cui hanno diritto in base alla legge; per frodi nei nostri confronti, come già detto, la famiglia sia fustigata. Quanto ai Franchi stabiliti su terre fiscali o nelle nostre ville, qualsiasi reato commettano, lo scontino secondo la loro legge e qualsiasi ammenda versino, venga incamerata a nostro profitto, tanto per il bestiame che per altro.

5 – Quando i nostri giudici devono occuparsi di lavori sui nostri campi. come seminare o arare, raccogliere le messi, falciare il fieno o vendemmiare, ciascuno di essi, al tempo dei lavori, provveda ai singoli settori e faccia eseguire ogni cosa in modo che tutto sia ben fatto. Nel caso che il giudice sia lontano da casa, invii sul posto che egli non ha potuto raggiungere un uomo esperto della nostra famiglia che provveda alle nostre cose o un altro di cui ci si possa fidare, in modo che tutto venga eseguito come si deve: il giudice provveda in tempo a inviare un fedele che si occupi di queste cose.

6 – Vogliamo che i nostri giudici versino l’intera decima di ogni raccolto alle chiese che sorgono sulle nostre terre fiscali e che la nostra decima non sia versata alla chiesa di un altro, a meno che non si debba rispettare un’antica consuetudine. Non altri ecclesiastici ufficino queste chiese, ma i nostri, o della nostra famiglia o della nostra cappella.

7 – Ogni giudice adempia appieno al suo servizio, così come gli è stato assegnato; se si presentasse la necessità di dover servire oltre il previsto, si faccia dire se questo comporta solo il servizio diurno o anche le notti.

8 – I nostri giudici si interessino delle vigne nostre che fanno parte del loro ministero, le curino bene e il vino lo mettano in buoni recipienti e stiano ben attenti che in nessun modo si guasti, acquistino ulteriore vino, procurandoselo con scambi in natura di animali, da inviare alle ville del re. Nel caso si sia acquistato più vino di quanto sia necessario per il rifornimento delle nostre ville, ce lo facciano sapere perché possiamo decidere quale uso fame. Ricavino dalle nostre vigne ceppi di vite e ce li inviino per impiantare altrove nuove coltivazioni a nostro vantaggio. I canoni in vino versati dalle nostre ville li inviino alle nostre cantine.

9 – Vogliamo che ogni giudice tenga nel suo ministerio le misure dei moggi, dei sestari – e dei recipienti da otto sestari – e dei cesti, corrispondenti alle misure che abbiamo nel Palazzo.

10 – I nostri maiores, gli addetti alle foreste, ai puledri, alle cantine, i decani, gli esattori di tributi, gli altri ministeriali collaborino ai lavori dei campi, diano in tributo maiali dai loro mansi, provvedano di manodopera i loro ministeri. Il maior in possesso di un beneficio designi un sostituto che si occupi in sua vece della manodopera e delle altre attività attinenti il servizio          I

11 – Nessun giudice si serva dei nostri uomini o degli stranieri per la custodia dei cani o altre prestazioni a suo vantaggio.

12 – Nessun giudicedia ordini a un nostro ostaggio in una nostra villa.

13 – Si prendano cura dei cavalli da riproduzione – cioè i Waraniones – e non permettano che sostino a lungo in uno stesso luogo, perché questo non sia di loro detrimento. E se qualcuno non è più buono o è vecchio o è morto, ce lo facciano sapere per tempo, prima che venga il momento di essere inviati fra le giumente.

14 – Custodiscano bene le nostre giumente e separino i puledri quando è tempo di farlo; se le puledre si saranno moltiplicate vengano separate e se ne faccia un branco a parte.

15 – I nostri puledri siano in ogni caso presenti nei pressi del Palatium per la messa di S. Martino, in inverno.

16 – Vogliamo che tutto ciò che noi o la regina abbiamo ordinato a ciascun giudice o lo abbiano ordinato a nome nostro i nostri ministeriali – il siniscalco e il sovrastante alle cantine -lo eseguano esattamente come è stato loro ordinato: chiunque trascuri di farlo per negligenza, si astenga dal bere dal momento in cui gli giunge il richiamo fino a quando non si presenta al cospetto nostro o della Regina e chieda perdono. Se il giudice milita nell’esercito o è incaricato di far la guardia o partecipa a un’ambasceria o è altrove, e ai suoi iuniores siano stati assegnati degli ordini rimasti ineseguiti, costoro vengano a piedi al palazzo e si astengano dal bere o dal mangiar carne finché non forniscono le ragioni della loro mancanza. Subiscano quindi il castigo, o in frustate o in qualsiasi altro
modo piacerà a noi o alla regina.

17 – Quante sono le ville presenti nel ministero, altrettanti siano gli uomini che si occupano delle api a nostro profitto.

18 – Allevino polli e oche presso i nostri mulini, in base alla resa del mulino o come meglio possono.

19 – Nei nostri granai delle ville più grandi allevino non meno di cento polli e non meno di trenta oche, nelle ville più piccole non meno di cinquanta polli e dodici oche.
20 – Ogni giudice faccia pervenire per tutto l’anno alla corte prodotti in abbondanza e faccia effettuare controlli tre quattro o più volte.

21 – Ciascun giudice tenga dei vivai di pesci là dove prima già c’erano e, se possono essere ampliati, li ampli; dove prima non c’erano, ma possono esserci, ne crei di nuovi.

22 – Chi coltiva vIgne, tenga non meno dì tre o quattro corone di grappoli.

23 – In ogni nostra villa i giudici abbiano stalle per mucche, porcili, ovili per pecore, capre e montoni nel maggior numero possibile e ne curino a stagione i dovuti accoppiamenti. Abbiano inoltre vacche proprie destinate al loro servizio e custodite dai nostri servi, cosicché in alcun modo si riduca il numero delle vacche addette al nostro servizio o agli aratri. E quando tocca loro il turno della fornitura della carne forniscano buoi zoppi non malati, vacche e cavalli non rognosi o altri animali non malati. E, come già detto, non riducano per questo il numero delle vacche nelle stalle o agli aratri.

24 – Rientra nei compiti di ciascun giudice quel che va fornito per la nostra mensa; e quanto fornirà sia buono e di ottima qualità, ben preparato, con cura e pulizia. Ciascuno riceva dall’annona due pasti al giorno per il servizio alla nostra mensa, quando sarà di turno a servire. Forniture di altro genere siano in tutto sotto ogni aspetto di buona qualità, che si tratti di farina o di animali.

25 – Ai primi di settembre facciano sapere se si organizzano o no pascoli collettivi.

26 – Ai maiores non sia affidato nel ministerio un territorio più ampio di quel che può essere percorso o controllato in un sol giorno.

27 – Le nostre case abbiano sempre il fuoco acceso e siano sorvegliate per garantirne la sicurezza. E quando messi o ambascerie vanno o vengono dal palatium, non alloggino assolutamente nelle aziende del re, senza uno speciale ordine nostro o della regina. Il conte nel suo ministerio o quegli uomini che già in passato si sono occupati dei messi o delle ambascerie, continuino ad occuparsi come in passato e dei cavalli e di ogni altra necessità, in modo che possano recarsi a palazzo o tornarne in modo agevole e decoroso.

28 – Vogliamo che ogni anno, durante la quaresima, nella domenica delle palme detta Osanna, facciano recapitare, come prescritto, il ricavato delle nostre coltivazioni, dopo che ci avranno fatto conoscere per l’anno in corso a quanto ammonta la produzione.

29 – Per quei nostri uomini che hanno reclami da fare, ciascun giudice provveda a che non debbano venire a reclamare da noi, e veda di non rimandare per negligenza i giorni in cui devono prestare servizio. E se uno straniero nostro servo reclamasse giustizia, il suo magister si batta con ogni impegno perché gli sia resa e, se in qualche posto non ci riesce, non permetta che il nostro servo debba penare da solo ma il suo magister, di persona o per mezzo di un suo inviato, provveda a informarcene.

30 – Vogliamo che da tutto quel che è stato prodotto venga accantonata la parte destinata a nostro uso. Ugualmente accantoni quanto deve essere caricato sui carri per le spedizioni militari, procurandoselo sia nell’abitato che presso i pastori, e registrino i quantitativi inviati a questo
scopo.

31 – Allo stesso modo ogni anno facciano accantonare ciò che va distribuito ai braccianti e alle lavoratrici dei ginecei e a tempo opportuno lo distribuiscano integralmente e ci sappiano dire che uso ne fanno e come si riforniscono.

32 – Ciascun giudice provveda a rifornirsi di semente sempre buona e di ottima qualità, o comprandola o procurandosela altrimenti.

33 – Dopo che si sono fatti gli accantonamenti, si sono effettuate le semine e si è provveduto a tutto, la produzione avanzata sia conservata finché non facciamo conoscere le nostre disposizioni, se venderla o tenerla.

34 – Occorre dedicare molta attenzione perché i prodotti alimentari lavorati o confezionati a mano, siano tutti fatti o preparati con pulizia somma: il lardo, la carne secca o insaccata o salata, il vino, l’aceto, il vino di more, il vino cotto, la salsa di pesce, la senape, il burro, il malto, la birra, I’idromele, il miele, la cera, la farina.

35 – Vogliamo che si utilizzi la sugna delle pecore grasse e dei maiali, inoltre in ciascuna villa vi siano dei buoi ben ingrassati o per farne sugna sul posto o perché siano consegnati a noi.

36 – I boschi e le foreste nostre siano ben custodite; dove è necessario il disboscamento lo si faccia e non si permetta al bosco di invadere i campi; dove invece devono esserci i boschi, se ne impedisca uno sfruttamento che ne comprometta l’esistenza; tutelino la selvaggina presente nelle nostre foreste; si occupino anche degli avvoltoi e sparvieri per le nostre cacce; riscuotano con diligenza le tasse sui boschi a noi dovute. Se i giudici o i maiores nostri o i loro dipendenti mandano i loro maiali al pascolo nei nostri boschi, siano i primi a pagare la decima per dare buon esempio, in modo che dopo anche gli altri paghino la decima interamente. Chiunque trascuri di farlo per negligenza, si astenga dal bere dal momento in cui gli giunge il richiamo fino a quando non si presenta al cospetto nostro o della regina e chieda perdono. Se il giudice milita nell’esercito o è incaricato di far la guardia o partecipa a un’ambasceria o è altrove, e ai suoi iuniores siano stati assegnati degli ordini rimasti ineseguiti, costoro vengano a piedi al palatium e si astengano dal bere o dal mangiar carne finché non forniscono le ragioni della loro mancanza. Subiscano quindi il castigo, o in frustate o in qualsiasi altro modo piacerà a noi o alla regina.

37 – I nostri campi e le culture siano ben curati e ci si occupi dei nostri prati quando è il momento.

38 – Dispongano sempre di un sufficiente numero di oche grasse e polli grassi destinati al nostro uso, da utilizzare quando è il loro turno di servizio o da farceli recapitare.
39 – Vogliamo che accettino i polli e le uova che i servi o i coloni consegnano ogni anno. Quando non servono, li facciano vendere.

40 – Ogni giudice faccia allevare nelle nostre ville sempre, senza eccezioni, uccelli caratteristici come pavoni, fagiani, anitre, colombe, pernici, tortore, a scopo ornamentale.

41 – Gli edifici delle nostre aziende e le siepi di recinzione siano ben curati e siano ben tenute le stalle, le cucine, i forni e i frantoi in modo che i nostri ministeriali possano attendere ai loro lavori con decoro e pulizia.

42 – In ciascuna villa negli alloggi ci siano a disposizione letti, materassi, cuscini, lenzuola, tovaglie, tappeti, recipienti di rame, di piombo, di ferro, di legno, alari, catene, ganci per paioli, scalpelli, accette o asce, succhielli, insomma ogni tipo di utensili, in modo che non sia necessario cercarli altrove o farseli prestare. Rientra nei loro compiti curare che gli arnesi di ferro da impiegare nelle spedizioni militari siano in buono stato e quando si rientra dalla spedizione siano conservati in casa. 

43 – A tempo opportuno facciano distribuire ai nostri ginecei, come prescritto, il materiale necessario, cioè lino, lana, ingredienti o piante utili per tingere stoffe, pettini da lana, cardi per cardare, sapone, grasso, vasetti e altre minutaglie; necessarie alla lavorazione.

44 – Ogni anno vengano inviati per nostro uso due terzi degli alimenti adatti al digiuno quaresimale: legumi, pesce, formaggio, burro, miele, senape, aceto, miglio, panico, ortaggi freschi e secchi e, inoltre, navoni, cera, sapone e altre minuzie. Di quel che avanza, come già detto, stendano una relazione e per nessuna ragione la tralascino, come hanno fatto finora, perché vogliamo confrontare i due terzi con la terza parte rimasta.

45 – Ogni giudice abbia nel suo ministerio buoni artigiani, cioè fabbri ferrai, orefici o argentieri, calzolai, tornitori, carpentieri, fabbricanti di scudi, pescatori, uccellatori, fabbri- canti di sapone, di birra, di sidro o esperti nella fabbricazione di qualsiasi altra bevanda gradevole a bersi, fornai che ci forniscano pane di semola, fabbricanti di reti che sappiano fare delle reti, buone sia per la caccia che per la pesca che per catturare uccelli, e altri ministeriali infine che sarebbe troppo lungo elencare.

46 – Facciano ben custodire i nostri recinti per animali, che il volgo chiama brogili, provvedano a ripararli quando occorra e non aspettino assolutamente che sia necessario rifarli nuovi. Facciano lo stesso per tutte le costruzioni.

47 – I nostri cacciatori, i falconieri e gli altri ministeriali addetti a stabile servizio nel palazzo trovino assistenza nelle nostre ville quando noi o la regina ve li inviamo con precisi ordini scritti per fare qualcosa di nostra utilità, o quando il siniscalco o il bottigliere ordinassero loro di far qualcosa a nostro nome.

48 – I torchi nelle nostre ville siano efficienti e funzionali. I nostri giudici provvedano che nessuno si permetta di pigiare la nostra uva con i piedi, ma tutto si faccia con decoro e pulizia.
49 – I nostri ginecei siano ben strutturati, con alloggi, ambienti riscaldati, locali in cui le donne possano trascorrere le serate invernali; siano circondati da steccati ben saldi e muniti di solide porte, in modo che con tranquillità lavorino per noi.

50 – Ciascun giudice veda quanti puledri possano stare in una stalla e quanti debbano essere gli addetti ai puledri. Gli addetti che sono di condizione libera e posseggono benefici in quel ministero vivano con le risorse dei loro benefici; anche i fittavoli che posseggono dei mansi vivano di questi e chi non li avesse percepisca una prebenda dalla azienda padronale. 

51 – Ciascun giudice vigili perché i malviventi non possano nascondere sotto terra o altrove la nostra semente e, di conseguenza, il raccolto sia scarso. Vigilino anche perché nessuna altra malefatta possa mai verificarsi.

52 – Vogliamo che agli stranieri sia resa piena e completa giustizia, secondo le loro leggi, da parte di chi vive sulle terre in affitto o nelle nostre ville, di condizione servile o libera che sia.

53 – Ciascun giudice vigili perché nel proprio ministero non ci siano uomini, ladri o delinquenti.

54 – Ciascun giudice badi che i nostri servi si applichino con impegno nel proprio lavoro e non perdano tempo gironzolando per i mercati.

55 – Vogliamo che i nostri giudici tengano conto di quanto hanno versato, utilizzato o messo da parte a nostra disposizione; ne tengano un altro per le uscite e ci facciano pervenire una relazione di quanto è ancora disponibile.

56 – Ciascun giudice nel proprio ministero tenga frequenti udienze, amministri la giustizia e provveda che i nostri servi vivano onestamente.

57 – Se qualcuno dei nostri servi volesse dirci qualcosa che ci riguarda a proposito del suo magister, non gli si impedisca di venire da noi. E se il giudice venisse a sapere che i suoi iuniores vogliono venire a palazzo a lamentarsi di lui, allora lo stesso giudice faccia pervenire a palazzo le lamentele suscitate contro di lui, in modo che i loro reclami non ingenerino fastidio alle nostre orecchie. Vogliamo anche sapere se vogliono venire per vera necessità o per vani pretesti.

58 – Quando i nostri cuccioli di cane siano affidati ai giudici per essere allevati, il giudice stesso li nutra a sue spese o li affidi ai suoi dipendenti –  e cioè ai maiores, ai decani o ai cellararii – che li facciano allevare a loro spese a meno che non ci sia un ordine nostro o della regina di nutrirli nella nostra villa a spese nostre; e allora il giudice stesso invii un servo a questo scopo che li nutra bene e disponga di che nutrirli senza dover ricorrere ogni giorno alla dispensa.

59 – Ciascun giudice, quando sarà di servizio, faccia dare ogni giorno tre libbre di cera, otto sestari di sapone e inoltre, per la festa di Sant’Andrea, dovunque ci trovassimo coi nostri servi, faccia dare sei libbre di cera; lo stesso faccia durante la quaresima.

60 – I maiores non vanno scelti fra gli uomini potenti, ma fra quelli di media condizione che abbiano prestato il giuramento di fedeltà.

61 – Ciascun giudice, quando è il suo turno di servizio faccia portare a palazzo il suo malto; vengano anche con lui i mastri birrai che producano ivi della buona birra.

62 – Ciascun giudice, ogni anno per Natale ci sottoponga un elenco particolareggiato, chiaro e completo, che precisi l’ammontare complessivo e particolareggiato di quanto vien prodotto dal lavoro effettuato dai buoi custoditi dai nostri bovari, quanto rendono i mansi che essi debbono arare, il reddito derivante dai maiali, dalle tasse e dai prestiti effettuati, dalle multe, dalla selvaggina catturata nelle nostre riserve senza nostro permesso, dalle composizioni, dai mulini, dalle riserve di caccia, dai campi, dalle riscossioni sui ponti, dai traghetti, dagli uomini liberi e da quelli delle centene che prestano servizio su terre fiscali, dai mercati, dalle vigne, da chi vende vino, dal fieno, dalla legna da ardere e da illuminazione, dalle tavole o altro legname da lavorare, dai legumi, dal miglio, dal panico, dalla lana, dal lino, dalla canapa, dai frutti degli alberi, dalle noci e dalle nocciole, dagli alberi innestati, dagli orti, dai navoni, dai vivai, dal cuoio, dalle pelli, dalle corna, dal miele e dalla cera, dal grasso, dal sego, dal sapone, dal vino di more, dal vino cotto, dall’idromele e dall’aceto, dalla birra, dal vino nuovo e da quello stagionato, dall’ultimo raccolto di grano e da quello vecchio, dai polli, dalle uova, dalle oche, dai pescatori, dai fabbri, dai fabbricanti di scudi e dai calzolai, dalle madie, dai cofani, dagli scrigni, dai tornitori, dai sellai, dai ferrai, dai fonditori di ferro e di piombo, dai tributari, dai puledri e dalle puledre.

63 – Non sembri troppo duro ai nostri giudici se chiediamo tutte queste cose perché vogliamo che anch’essi richiedano ugualmente tutto ai loro dipendenti senza animosità alcuna; e l’ordinata amministrazione che un uomo deve tenere in casa sua o nelle proprie ville, i nostri giudici la devono tenere nelle nostre ville.

64 – Le basterne, i nostri carri che noi utilizziamo in guerra, siano ben fatti e le loro aperture siano ben chiuse col cuoio, così ben cuciti che, se si presentasse la necessità di dover attraversare l’acqua a nuoto, possano valicare i fiumi con le derrate in essi contenute, l’acqua non possa penetrare all’interno e il tutto possa passare, come già detto, senza danni. E vogliamo che ogni carro sia carico della farina occorrente al nostro sostentamento, cioè dodici moggi di farina; su quelli che trasportano vino carichino dodici moggi corrispondenti al nostro moggio; ogni carro sia provvisto di scudo e lancia, faretra e arco.

65 – I pesci dei nostri vivai siano venduti e sostituiti con altri, in modo che ci siano sempre dei pesci; tuttavia quando noi non veniamo nelle ville siano venduti e i giudici destinino il ricavato a nostro profitto.          

66 – Ci rendano conto delle capre, dei becchi e delle loro corna e pelli e ogni anno ci riforniscano con le loro carni grasse salate.

67 – Ci tengano informati sui mansi incolti e sui servi da poco acquisiti di cui dispongano, che non si sappia dove collocare.

68 – Vogliamo che ogni singolo giudice abbia sempre pronti dei buoni barili cerchiati di ferro, che possano essere utilizzati nelle spedizioni militari o inviati a palazzo, e non faccia mai otri di cuoio.

69 – Ci tengano sempre informati sulla presenza di lupi, su quanti ciascuno ne ha catturati e ci facciano presentare le loro pelli; nel mese di maggio diano la caccia ai cuccioli di lupo e li catturino col veleno, con esche, con trappole, con cani.

70 – Vogliamo che nell’orto sia coltivata ogni possibile pianta: il giglio, le rose, la trigonella, la balsamita, la salvia, la ruta, l’abrotano, i cetrioli, i meloni, le zucche, il fagiolo, il cimino, il rosmarino, il cumino, il cece, la scilla, il gladiolo, l’artemisia, l’anice, le coloquentidi, l’indivia, la visnaga, l’antrisco, la lattuga, la nigella, la rughetta, il nasturzio, la bardana, la pulicaria, lo smirnio, il prezzemolo, il sedano, il levistico, il ginepro, l’aneto, il finocchio, la cicoria, il dittamo, la senape, la satureja, il sisimbrio, la menta, il mentastro, il tanaceto, l’erba gattaia, l’eritrea, il papavero, la bieta, la vulvagine, l’altea, la malva, la carota, la pastinaca, il bietolone, gli amaranti, il cavolo-rapa, i cavoli, le cipolle, l’erba cipollina, i porri, il rafano, lo scalogno, l’aglio, la robbia, i cardi, le fave, i piselli, il coriandolo, il cerfoglio, l’euforbia, la selarcia. E l’ortolano faccia crescere sul tetto della sua abitazione la barba di Giove. Quanto agli alberi, vogliamo ci siano frutteti di vario genere: meli cotogni, noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, noci, ciliegi di vari tipi. Nomi di mela: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spiranca, dolci, acri, tutte quelle di lunga durata e quelle da consumare subito e le primaticce. Tre o quattro tipi di pere a lunga durata, quelle dolci, quelle da cuocere, le tardive.

NOTA.

1 – Iudex: soggetto dotato di autorità messo a capo di un distretto amministrativo detto ministerium, porzione di territorio che comprende più curtes e cioè più aziende agricole. Sotto di lui operavano i maiores, in questo capitolare i fattori a capo di ogni singola azienda, i quali a loro volta, per esercitare le proprie funzioni ed organizzare il lavoro aziendale, disponevano di iuniores, cioè di quelli che oggi chiamiamo capodopera. Della funzione ministeriale dello iudex troviamo ancora prova nel XVIII secolo nelle vaste e numerose aziende della famiglia comitale maceratese dei Buonaccorsi i quali disponevano di un ministro posto a capo di una compagine di vari fattori; 2- I Decani in questo capitolare erano gli anziani che noi chiamiamo vergari, e i cellararii i dispensieri e i cantinieri.

Luciano Magnalbò

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