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Marsilio firma l’ordinanza: tampone immediato ai sintomatici a scuola

sanità

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 89 relativa alle  procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensidell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020.

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 89 DEL 25 SETTEMBRE 2020


Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020.


VISTO l’art. 32 della Cost.;


VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;


VISTI:
 la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;  il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;


VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;.

VISTI
 il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il DPCM 7 settembre 2020 recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.53 del 3 maggio 2020 con oggetto “ Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

CONSIDERATO che con detta O.P.G.R. viene approvato il documento tecnico denominato “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19” (All, n.1 alla stessa) il quale stabilisce, fra gli altri, nella effettuazione del test molecolare , specifici codici di priorità ;

CONSIDERATO il punto 2) della riferita O.P.G.R. n.53 che prevede di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni e le misure previste nel documento denominato “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19” attenendosi ai codici prioritari ivi identificati;

VISTO il documento elaborato dall’ISS concernente “Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;”

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze dott. Alberto Albani rese al Direttore del Dipartimento Sanità con nota prot. 109/2020 che suggeriscono, in considerazione della ripresa dell’anno scolastico e alla luce dell’andamento epidemiologico SARS-CoV2,
nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all’interno di una classe, le modalità e la tempistica per l’esecuzione dei tamponi e l’attribuzione ai tamponi effettuati di un codice di priorità ROSSO per la
processazione degli stessi;

RITENUTO pertanto in tal modo di dover disporre , nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all’interno di una classe, l’esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;
RITENUTO altresì di integrare le fattispecie di priorità, come già previste nel documento tecnico denominato “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19”quale allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3 maggio 2020 attribuendo ai tamponi effettuati nei confronti degli studenti e del corpo docente sintomatici , nonché ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, nella esecuzione e nella refertazione un codice di priorità ROSSO ;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

  1. di disporre, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all’interno di una classe, l’esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti – laddove ritenuto necessario – secondo le
    modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;
  2. di attribuire ai tamponi effettuati , per i soggetti di cui al punto 1) nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività
    scolastiche ;
  3. di stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19 “ – allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3.5.2020;
  4. di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento il rigoroso rispetto delle misure come specificate ai punti 1), 2) e 3);
  5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
  6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

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