Le 20 “opportunità” per raggiungere la pensione – Sono attualmente venti le modalità per ottenere la pensione. La “ricostruzione” delle opportunità l’ha effettuata l’Enasc (tel. 06.58333803), il patronato del sindacato datoriale Unsic (qui la versione video riassuntiva: https://bit.ly/3QE5VYQ).
Ecco nel dettaglio le differenti condizioni per raggiungere l’agognata pensione.
1) PENSIONE ANTICIPATA STANDARD. Occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall’età anagrafica sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Finestra mobile: tre mesi dalla maturazione dei requisiti, se maturati entro l’entrata in vigore del DL 4/2019, cioè il 1°aprile 2019. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
2) PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA. Soltanto per lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Occorre un’età di 64 anni e 20 anni di contributi “effettivi” a condizione che l’importo della pensione sia non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (€ 1.309,42 importo soglia per il 2022). Nessuna finestra mobile. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
3) PENSIONE ANTICIPATA PER CATEGORIE DEBOLI CON LAVORO PRECOCE. Soltanto per lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto). Occorrono 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Finestra mobile: tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
4) QUOTA 100 SETTORE PRIVATO (DIPENDENTI E AUTONOMI). Occorrono 62 anni di età e 38 anni di contributi sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021: a requisiti raggiunti, entro tale data, è possibile presentare domanda anche dopo il 2021. Finestra mobile: tre mesi dalla maturazione dei requisiti, se maturati entro l’entrata in vigore del DL 4/2019, cioè il 1°aprile 2019. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione, ad esclusione delle casse professionali.
5) QUOTA 102 SETTORE PRIVATO (DIPENDENTI E AUTONOMI). Occorre avere 64 anni e 38 anni di contributi sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: a requisiti raggiunti, entro tale data, è possibile presentare domanda anche dopo il 2022. Finestra mobile: tre mesi dalla maturazione dei requisiti, se maturati entro l’entrata in vigore del DL 4/2019, cioè il 1°aprile 2019. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione, ad esclusione delle casse professionali.
6) QUOTA 100 SETTORE PUBBLICO. Occorre avere 62 anni di età e 38 anni di contributi sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021: a requisiti raggiunti, entro tale data, è possibile presentare domanda anche dopo il 2021. Finestra mobile: 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (se maturati entro la data di entrata in vigore del Dl Quota 100, cioè il primo agosto 2019). Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione, ad esclusione delle casse professionali.
7) QUOTA 102 SETTORE PUBBLICO. Occorre avere 64 anni di età e 38 anni di contributi sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata). Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022: a requisiti raggiunti, entro tale data, è possibile presentare domanda anche dopo il 2022. Finestra mobile: 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (se maturati entro la data di entrata in vigore del Dl Quota 100, cioè il primo agosto 2019). Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione, ad esclusione delle casse professionali.
8) PENSIONE DI VECCHIAIA. Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) occorre avere 67 anni di età a condizione che sussistano 20 anni di contributi. Per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata) occorrono 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi e la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (€ 701,48 importo soglia per il 2022). Nessuna finestra mobile. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
9) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA. Soltanto per lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata), occorrono 71 anni di età e 5 anni di contributi “effettivi”. Nessuna finestra mobile. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
10) PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORI USURANTI. Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) occorre avere 66 anni e sette mesi di età a condizione che sussistano 30 anni di contributi. Per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata) occorrono 66 anni e sette mesi di età con almeno 30 anni di contributi e la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (€ 701,48 importo soglia per il 2022). Nessuna finestra mobile. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
11) PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”. Solo per lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto). Occorrono 58 anni di età (59 anni le autonome) e 35 di contributi se raggiunti entro il 31 dicembre 2021. Finestra mobile: 12 mesi le dipendenti (18 mesi le autonome). Non è prevista la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
12) APE SOCIALE. Sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata) occorre avere 63 anni di età e 30 di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose); 32 anni di contributi a partire dal 2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle impresi edili e affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3). Nessuna finestra mobile. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione, ad esclusione delle casse professionali.
13) PENSIONE DI VECCHIAIA INVALIDI NON INFERIORI 80%. Soltanto per lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto), occorrono 61 anni di età (56 anni le donne) unitamente a 20 anni di contributi (solo dipendenti settore privato). Finestra mobile: 12 mesi dall’ultimo requisito raggiunto. Nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
14) PENSIONE DI VECCHIAIA NON VEDENTI. Soltanto per lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto), occorrono 56 anni di età (51 anni le donne) unitamente a 10 anni di contributi. Finestra mobile: 12 mesi (18 mesi gli autonomi). Nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
15) LAVORI USURANTI (Dlgs 67/2011). Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto): quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata): quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età. Nessuna finestra mobile e nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
16) LAVORO FATICOSO E PESANTE E NOTTURNO PER ALMENO 78 GIORNI L’ANNO. Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto): quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata): quorum 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età. Nessuna finestra mobile e nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
17) LAVORO NOTTURNO PER GIORNI DA 64 A 71 L’ANNO. Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto): quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata): quorum 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età. Nessuna finestra mobile e nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
18) LAVORO NOTTURNO PER GIORNI DA 72 A 78 L’ANNO. Per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto): quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi; per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata): quorum 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età. Nessuna finestra mobile e nessuna possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
19) TOTALIZZAZIONE (DI ANZIANITÀ). Sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata) occorre avere 41 anni di contributi (a prescindere dall’età anagrafica). Finestra mobile: 21 mesi. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
20) DI VECCHIAIA. Sia per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) sia per quelli non in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo o gestione separata) occorre avere 66 anni di età e 20 anni di contributi. Finestra mobile: 18 mesi. Possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
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