
Consiglio dei Ministri, varato il nuovo codice della strada
Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri, martedì 27 giugno 2023, alle ore 18.30, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Al termine, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Sebastiano Musumeci, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.
Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.
Il testo, al fine di contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, delle seguenti misure:
- bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli);
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.
Inoltre, nelle more dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, si prevede il differimento, al 30 settembre 2023, del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa agli utili e alle riserve di utili distribuite da società estere a soci fiscalmente residenti in Italia, per i soggetti per i quali il termine viene a scadere tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.
Ricostruzione in seguito a calamità naturali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato un decreto-legge e un disegno di legge in materia di ricostruzione post-calamità.
1. Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 (decreto-legge)
Il decreto disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il testo istituisce il Fondo per la ricostruzione e prevede la nomina di un Commissario straordinario, dotato di un’apposita struttura di supporto, il quale, in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata;
- provvede alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d’intesa con le regioni interessate;
- coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
- coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
- informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;
- gestisce la contabilità speciale appositamente aperta;
- assicura l’indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista nei territori colpiti, anche nell’ambito della Cabina di coordinamento;
- trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominata, all’autorità politica delegata per la ricostruzione, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.
La Cabina di coordinamento per la ricostruzione è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dal sindaco metropolitano, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La Cabina coadiuva il Commissario:
- nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione;
- nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi;
- nella definizione dei criteri da osservare per l’adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
Il decreto definisce i criteri e le procedure per l’individuazione delle opere da ricostruire e per l’erogazione dei relativi contributi, sia per quanto riguarda l’ambito pubblico sia per quello privato.
Il Governo preannuncia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge, nominerà quale Commissario straordinario alla ricostruzione il generale Francesco Paolo Figliuolo.
2. Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità (esame preliminare)
Il disegno di legge definisce, in un quadro unitario, le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi ad eventi calamitosi.
La nuova disciplina prevede, tra l’altro, che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo “stato di ricostruzione”, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite. Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. Successivamente alla deliberazione, viene nominato un Commissario straordinario, dotato di una struttura ad hoc, che elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario. Il Commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici e può agire in deroga alle disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, si prevede la nomina di una Cabina di coordinamento, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione. Per la gestione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti un Fondo per la ricostruzione e un Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede poi l’istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali e che approva i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.
Il Dipartimento di casa Italia esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi.
In merito alla ricostruzione, si distinguono gli ambiti in: interventi su centri storici e nuclei urbani e rurali, da pianificarsi da parte dei Comuni; contributi per la ricostruzione e riparazione privata (su immobili e mobili), per i quali è definita la relativa procedura di concessione; interventi per ricostruzione e riparazione di edifici pubblici (da definirsi con atti del Commissario), per i quali sono definiti i soggetti attuatori, i quali si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.
Modifiche al Codice della Strada
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (disegno di legge – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’obiettivo delle norme è di migliorare la sicurezza stradale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace.
Si interviene in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo, tra l’altro:
- l’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del codice 68, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica;
- l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;
- modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione;
- la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente;
- la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente;
- viene aggiornata la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock.
In merito alla sospensione della patente di guida:
- si prevedono ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti;
- la durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento.
- la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
- Si introducono poi disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali (quali, ad esempio, scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette), al fine di elevare gli standard di sicurezza, con la previsione, tra l’altro, di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici.
- Infine, in un’ottica di rafforzamento della cultura della guida sicura e della prevenzione, si prevede:
- a seguito della partecipazione a corsi extra-curricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, un credito di due punti;
- l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B;
- il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo;
- l’impegno a promuovere campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
FONTE:https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/23000
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Fonte foto:https://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/23001
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