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Una proposta di legge per tutelare i minori sul web

Una proposta di legge, frutto dell’elaborazione del Coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei minori (CIATDM), che già nel 2003 è stato promotore, insieme alla fondazione Safety World Wide Web, del codice di autoregolamentazione « Internet e minori », di seguito « codice », sottoscritto il 19 novembre 2003,
dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dalle associazioni degli internet provider. L’obiettivo e’ chiaramente quello di tutelare i piccoli cybernauti. La proposta di legge è stata assegnata alla IX Commissione (Trasporti. Poste e Telecomunicazioni) ed il C.I.A.T.D.M. pagina ufficiale auspica che la Commissione la esamini ed approvi quanto prima.

L’articolo 3 del codice reca strumenti per la tutela del minore che mirano a proteggere i piccoli cybernauti dalle insidie che arrivano dal web e a tale fine impegna gli internet provider aderenti al codice a
alle famiglie, alle scuole, alle biblioteche e alle aggregazioni giovanili servizi di navigazione differenziata e protetta. Con l’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, è emersa la necessità che le previsioni dell’articolo 3 del codice siano recepite a livello legislativo. La proposta di legge riprende quindi le disposizioni del codice per la tutela del minore dai rischi e dai pericoli cui può essere esposto navigando in internet.

L’articolo 1 della proposta di legge istituisce il registro dei provider aderenti al codice e introduce nuove disposizioni per
la tutela dei diritti dei minori che navigano in internet. L’articolo 2 impone ai provider, allo scopo di contrastare la pedopornografia, il cyber- bullismo e l’adescamento del minore in rete, l’obbligo di offrire a chiunque abbia un accesso ad internet (famiglie, educatori, scuole, aggregazioni giovanili, internet point e biblioteche) servizi di navigazione differenziata, avvalendosi delle tecnologie esistenti. L’articolo 3 impone al provider l’uso di sistemi di individuazione dell’età dell’utente, nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi agli utenti minori, assicurando che in nessun modo si possa risalire alla loro identità. Con l’articolo 4 si introducono apposite sanzioni amministrative per i provider che violano le disposizioni della presente legge.
Infine, con l’articolo 5 si introduce nel codice penale l’articolo 528-bis (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)
che punisce, ai sensi dell’articolo 528, il fornitore di connettività alla rete internet che non adempie all’ordine dell’autorità giudiziaria di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni. Il testo riprende il contenuto dell’articolo 18 del disegno di legge n. 4599 della XIV legislatura che, in sede di esame parlamentare, fu espunto dal testo. Tale disegno di legge è stato poi definitivamente approvato ed è divenuto legge dello Stato (legge 6 febbraio 2006, n. 38).
Aurelia Passaseo, presidente di CIATDM, ringrazia Anna Rita Tateo per essersi fatta promotrice ed aver firmato la Proposta di Legge e spera che possa presto costituire un valido strumento per tutelare i minori che navigano sul web.

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