martedì, Maggio 14, 2024
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Regione Lazio, Zingaretti obbliga la vaccinazione antinfluenzale ma i ricorsi fioccano

Non è ancora trascorso un mese dall’emanazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ordina l’obbligo di vaccinazione antiinfluenzale per

  • Gli ultrasessantacinquenni
  • Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario, che un elevato numero di ricorsi stanno per essere presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel rispetto dei termini previsti.

L’obbligo della vaccinazione, che decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021. L’ordinanza N. Z00030 del 17/04/2020, proposta 5961 del 16/04 2020 ha come oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Da quanto emerso da recenti evidenze, sembra che qualcuno non sia d’accordo con il contenuto di tale ordinanza. Il dott. Mariano Amici, contrario al provvedimento, ha infatti dato mandato ai propri legali per presentare ricorso contro tale ordinanza, ricevendo in poco tempo un incredibile seguito e consenso.

Tale medico non risulterebbe appartenente alla categoria dei “no vax”. Non avrebbe quindi messo in atto la propria azione per convizione ideologica.

Abbiamo avuto un primo contatto con i legali dello Studio Massafra (che è poissibile contattare per ulteriori informazioni) da lui incaricato, in relazione al ricorso.

Di seguito il contenuto dello stesso: “Ricorso collettivo al TAR Lazio contro la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per tutti gli “over 65” e per tutto il personale medico – Ordinanza Z00030 del 17-04-2020 Regione Lazio.Con l’ordinanza n. Z00030 del 17/04/2020 la Regione Lazio ha introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: 
“a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.
La medesima ordinanza introduce “una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale… ed il Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a)…” (over 65 anni).
Questo Studio Legale ha già predisposto e notificato, per un proprio assistito, un ricorso avverso la predetta ordinanza ritenendo che non si possa disporre l’obbligatorietà di un vaccino antinfluenzale attraverso un’ordinanza regionale in difetto di un’istruttoria puntuale  ed addirittura per un periodo successivo allo stato di emergenza proclamato fino al 31/07/2020.

Successivamente alla presentazione del primo ricorso, lo Studio è stato contattato da numerosi residenti “over 65” ed “operatori sanitari” desiderosi di partecipare/aderire quali cointeressati autonomi ed introdurre essi stessi un ricorso avverso l’ordinanza in parola ovvero depositare un atto di intervento.
Parimenti lo studio è stato contattato da genitori di bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni desiderosi di impugnare la predetta ordinanza. Anche persone non rientranti nelle predette categorie hanno comunque manifestato un interesse all’annullamento dell’ordinanza e richiesto come poter partecipare attivamente al ricorso.
Pertanto si è ritenuto di fornire un’informativa generalizzata a chiunque voglia aderire alla presente iniziativa indicandone i requisiti necessari, il termine entro cui presentare il ricorso, i costi e le modalità di adesione.
COINTERESSATI TITOLARI DI UNA POSIZIONE AUTONOMARequisiti degli aderenti:
Appartenere ad almeno una delle categorie colpite dall’ordinanza: 1) over 65 residenti nella Regione Lazio; 2) operatori sanitari operanti nella Regione Lazio; 3) genitori di minori di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni.


COINTERESSATI GENERICI – INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE

La partecipazione di altre persone, diverse dai cointeressati autonomi, che abbiano comunque un interesse è ammessa nella forma dell’intervento adesivo dipendente previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104.In merito a detto intervento, il Consiglio di Stato ha chiarito che “Nel giudizio amministrativo l’intervento adesivo dipendente presuppone che l’interventore riceva un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale” (Cons. Stato Sez. III, 27-11-2018, n. 6711) e che “Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum nel giudizio amministrativo, l’iniziativa processuale deve essere espressione di un interesse – a seconda delle formulazioni – connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale”(Cons. Stato Sez. III, 02-03-2020, n. 1484).Il TAR Lazio ha inoltre precisato che  “Nel processo amministrativo, è ammesso il solo intervento adesivo dipendente, e, quindi, del tutto collegato e subalterno alla posizione giuridica del ricorrente e non autonomamente azionabile. E’, pertanto, inammissibile, l’intervento ad adiuvandum”  e che “E’ orientamento pacifico che, nel processo amministrativo, è ammesso il solo intervento “adesivo dipendente”, quindi – come tale – del tutto collegato e subalterno alla posizione giuridica del ricorrente e non autonomamente azionabile (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29 marzo 2018, n. 3542; Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5597), mentre nel caso di specie l’interveniente, vantando la medesima posizione giuridica dei ricorrenti, ritenuta lesa dai provvedimenti impugnati secondo il relativo petitum, avrebbe dovuto farla valere con ricorso autonomo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 2794)”(T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 11-06-2019, n. 7575).Pertanto chiunque abbia un interesse anche mediato o indiretto potrà partecipare all’azione collettiva nella forma dell’intervento adesivo dipendente.  Potranno quindi aderire anche persone residenti 
in altre Regioni o che non rientrino nelle categorie degli “over 65” o degli operatori sanitari.
Sul punto lo studio è stato contattato da numerose persone che vorrebbero intervenire ritenendo l’attuale iniziativa “… una battaglia di civilità, in quanto l’obbligo vaccinale viola la libertà di scelta di cura …” e ” … il mio interesse mediato e indiretto al ricorso è il fatto che non si crei un precedente per altre regioni ..” ovvero che l’ordinanza possa limitare il diritto di stabilirsi nella Regione Lazio senza incappare nell’obbligo previsto dall’odierna ordinanza.
Si ritiene che tali interessi, pur non strettamente connessi, possano fondare un intervento adesivo dipendente e possano consentire a chi abbia detto interesse di partecipare.
La procedura ed i costi per aderire sono i medesimi previsti per i cointeressati titolari di una posizione autonoma.


ALCUNI MOTIVI DI RICORSO

L’odierna iniziativa viene intrapresa in quanto si ritiene che sia stata violata la libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti le cure sanitarie e ciò in forza di una normativa emergenziale che non conferisce i poteri di disporre vaccinazioni obbligatorie. 
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31/07/2020 e, pertanto, ogni provvedimento fondato sullo stato di emergenza non può trovare applicazione dopo la cessazione dello stato di emergenza proclamato. Anche l’art. 3 del D.L 6/2020 prevede unicamente che “NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267″. Pertanto una volta emessi i DPCM la Regione non avrebbe potuto adottare provvedimenti di urgenza quale quello oggi emesso.Peraltro un tale provvedimento non era comunque consentito in quanto in ogni caso si tratta di una misura che certamente non influisce sul periodo di emergenza proclamato e non afferisce alla diffusione del COVID-19. Si evidenzia altresì come l’art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020 prevede che le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 non siano affidate alla totale discrezionalità dell’autorità, ma a valutazioni ancorate ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente. Inoltre l’art. 2 del D.L. 19/2020 prevede che “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”. Nel provvedimento impugnato si dà semplicemente atto di averlo sentito “per le vie brevi”!

Non è possibile limitare ed incidere così pesantemente sui diritti costituzionalmente protetti e sostenere che uno dei passi essenziali del procedimento è stato posto in essere “per le vie brevi” non consentendo nessun controllo su cosa abbia detto, non detto o sostenuto il Comitato scientifico. Palese è pertanto anche l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e questo anche dove l’ordinanza candidamente sostiene “f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l’espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave”. Come si può emettere un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente sulla base di un’ipotesi ed in attesa che studi dimostrino l’assioma posto alla sua base?Questi ed altri motivi sono alla base dell’odierna iniziativa.

Si ricorda altresì che in ordine agli interventi dei cointeressati nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato ha statuito, proprio pochi giorni fa, che “Il cointeressato all’impugnazione, pur titolare di una posizione autonoma rispetto a quella delle parti principali, essendo leso direttamente dal provvedimento da altri impugnato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 28, comma 2, e all’art. 29 D.Lgs. n. 104/2010, è onerato ad attivarsi tempestivamente in sede giurisdizionale, potendo scegliere se proporre un autonomo ricorso entro il termine di decadenza all’uopo applicabile ovvero intervenire tempestivamente nel processo inter alios pendente (sempre entro il termine di decadenza al riguardo operante), aderendo al ricorso da altri proposto”(Cons. Stato Sez. VI, 15-01-2020, n. 384) e che “Una volta decaduto dall’azione giudiziaria per mancata impugnazione del provvedimento lesivo, il cointeressato perde il potere di impulso processuale, sia sub specie di introduzione di un autonomo giudizio, sia sub specie di prosecuzione (anche in sede impugnatoria, con la formulazione di apposito appello) del processo inter alios pendente in cui sia intervenuto”(Cons. Stato Sez. VI, 15-01-2020, n. 384).

Seguiremo con attenzione l’iter del ricorso, riportandone l’esito, limitandoci ovviamente a riportare fatti di cronaca.

Ettore lembo e Lucia Mosca

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