mercoledì, Maggio 15, 2024
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Sottrazioni di minori da parte del genitore. Cosa prevede il disegno di legge n.692. Il parere dell’avvocato Marco Bagalini

La sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, frequente in caso di matrimoni con uno dei coniugi stranieri è una situazione che genera forti dissidi e gravi traumi, sia per il genitore che per il figlio che si trova privato della  prolungata presenza di uno dei genitori. L’avvocato Marco Bagalini, di San Benedetto del Tronto, spiega in che cosa consiste il disegno di legge 692 che dovrebbe portare vantaggi e miglioramenti nella risoluzioni delle intricate vicende.

“Il disegno di legge in questione mira a migliorare la tutela penale prevista dal nostro ordinamento per il reato di sottrazione di minori. Trattasi, soprattutto, di condotte illecite ai danni di figli minorenni nati da genitori di nazionalità diversa. Ad oggi esistono due norme, l’art. 574 e 574-bis del codice penale, che puniscono rispettivamente la sottrazione di persone incapaci e la sottrazione ed il trattenimento di minore all’estero. La motivazione per la quale è stato presentato questo disegno di legge, nonostante esistessero già norme atte a punire le suddette condotte sottrattive, risiede nell’insufficiente regime sanzionatorio esistente. Basti pensare che la mera sottrazione di persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale è punita con la reclusione da 1 a 3 anni mentre la sottrazione ed il trattenimento all’estero da 1 a 4 anni. Trattasi di pene assolutamente irrisorie se pensiamo che il sequestro di persona, punito e previsto dall’art. 605 del codice penale, prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 8 anni, aumentata da 1 a 10 anni se la vittima è un discendente e da 3 a 12 anni se è un minore. In fin dei conti quando parliamo di sottrazione di minori ci troviamo di fronte ad una condotta simile che, senza ragionevole motivo, ha una pena più blanda. Si potrebbe obiettare che mentre la norma prevista dall’art. 605 c.p. mira a tutelare la libertà personale del soggetto sequestrato, che viene privato della possibilità di muoversi senza costrizioni, nella sottrazione, invece, il minore mantiene comunque una certa autonomia di movimento seppur in un luogo diverso da quello dove dovrebbe stare e ad essere tutelato è il diritto dell’altro genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale. Il soggetto vittima del reato di sequestro di persona si rende pienamente conto della coercizione alla quale è sottoposto mentre la capacità di discernimento del minore è direttamente proporzionale all’età dello stesso. Ad esempio, nel caso in cui un genitore sottragga il figlio e lo trattenga all’estero, più avanzata sarà l’età del bambino più alta sarà la percezione di tutto quello di cui è stato privato (libertà di scelta, affetto del genitore vittima di sottrazione, frequentazione di luoghi abituali e familiari etc). E’ come se, per il nostro ordinamento, la libertà personale del minore avesse un peso diverso rispetto a quella dell’adulto. Bisognerebbe porsi questa domanda: il genitore che costringe il figlio a vivere in uno Stato diverso da quello natio, ad apprendere una lingua diversa, a relazionarsi con persone a lui estranee, a cancellare la presenza dell’altro genitore, a modificare le sue abitudini, non lede la libertà personale dello stesso privandolo di quei diritti garantiti persino dalla nostra Costituzione?

Il disegno di legge in questione mira a ridurre la differenza che oggi sussiste fra il sequestro di persona e la sottrazione di minore anche se, a mio modesto parere, non li accomuna. La Suprema Corte di Cassazione, nell’affrontare il problema se i due reati, 574 e 605 c.p., possano concorrere fra loro, risponde in maniera affermativa in quanto “i beni giuridici tutelati sono diversi ovvero la libertà fisica nel caso di sequestro di persona e il diritto dell’affidatario dell’incapace a mantenere il bambino sotto la propria custodia”. L’errore è a monte: pensare che la persona offesa tutelata dall’art. 574 o 574-bis c.p. sia il genitore rimasto solo piuttosto che il minore privato, ex multis, soprattutto del diritto alla bigenitorialità. Il più delle volte il bambino perde i contatti con l’altro genitore o comunque rimangono limitati a qualche telefonata e visita (nel migliore dei casi).

L’art. 605-bis del codice penale, inserito in codesto disegno di legge, avvicina la lesività del reato di sottrazione a quello di sequestro di persona ma ancora non li accomuna. Il legislatore inasprisce in maniera significativa le pene, partendo da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni di reclusione, ma non risolve il problema su quale sia realmente il bene giuridico offeso dalla norma. Dal punto di vista penale, oltre che fungere da ottimo deterrente, l’inasprimento della pena permette alle Procure di utilizzare strumenti di indagine più significativi quali, ad esempio, le intercettazioni. Inoltre, diventa più improbabile che il genitore sottrattore ottenga una pena che possa essere condizionalmente sospesa. E’ di certo un passo avanti per tutti quei genitori e minori che oggi subiscono questo becero reato.

Inviterei il legislatore ad una maggiore attenzione in tutti quei casi in cui la sottrazione sia stata in qualche modo consentita dall’altro genitore (quando ad esempio il genitore sottrattore finga di volersi recare in vacanza nel paese natio) ed il reato si configuri nel trattenimento del minore all’estero (decida quindi successivamente di non ritornare). In quest’ultimo caso, trattandosi di reato completamente commesso all’estero potrebbero ravvisarsi, come già successo, problemi di giurisdizione. Vero è che oggi la Corte di Cassazione ha risolto il disguido statuendo che “è la norma ad aver stabilito la punibilità della condotta di trattenimento realizzata interamente all’estero, in quanto l’elemento di collegamento con la giurisdizione italiana è pur sempre rappresentato dall’evento che deve verificarsi sul territorio dello Stato, costituito, nel caso che la condotta riguardi i figli minori, dall’impedimento in tutto o in parte dell’esercizio delle prerogative inerenti la responsabilità genitoriale. Infatti la offensività della condotta va rapportata all’incidenza che l’azione di trasferimento o di trattenimento all’estero abbia avuto sull’armonico esercizio delle prerogative genitoriali”. Ritengo tuttavia che una tutela legislativa, così come previsto dall’art. 604 del codice penale per i reati sessuali ai danni di minori commessi all’estero, sia comunque necessaria.

A prescindere da una tutela penale o civile, nei suddetti casi sarebbe indispensabile una maggiore collaborazione fra gli Stati, soprattutto a livello europeo, dato che esistono ancora alcune nazioni dell’Unione europea che faticano ad aiutare il genitore a far rientrare il figlio in Italia, attuando delle volta condotte addirittura ostative”.

Roberto Guidotti

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