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San Benedetto, Gian Luigi Pepa dopo le polemiche per il post su Mussolini: “Libertà di pensiero diritto inviolabile”

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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo dall’avv. Gian Luigi Pepa ad un mese di distanza dalle polemiche scaturite a seguito della pubblicazione del post su Mussolini: “La libera circolazione delle idee non può e non deve trovare alcun tipo di ostacoli, sono esse espressione della coscienza, conoscenza ed emancipazione dell’essere uomo.

Nel momento in cui dei moralizzatori impongono la propria visione del mondo, ed impediscono la libera espressione delle idee, si arriva ad una deriva culturale, umana e sociale gravissima.

L’unica salvezza, proprio per chi si dice rappresentante dello spirito democratico, è lasciare che le idee, anche se non piaciute, facciano il proprio corso senza subire regressioni prepotenti, di chi vorrebbe assurgere al ruolo di moralizzatore.

La libera circolazione delle idee è, quindi, l’emancipazione dell’uomo, e tutte quelle azioni che tentano di impedirne la libera diffusione, assumono la veste di condotta violenta del potere, o di chi vorrebbe rappresentare l’asserita maggioranza, in una deriva autoritaria dettata dal più rigido e bieco moralismo.

Anche una frase apparentemente dettata da mero paternalismo, cela, in vero, una violenza inedita, per quanto subdola, finalizzata a costringere il libero pensiero.

L’individuo, nel suo complesso, come immerso nel mondo delle idee e del pensiero, forte del motto cartesiano “Cogito ergo sum”, esprime la certezza assoluta che l’uomo ha di se stesso, in quanto soggetto pensante.

Tale locuzione rappresenta l’unica salvezza dell’uomo, dal volere della massa, dallo Stato, dal regime, perché riesce a rifugiarsi nel pensiero laddove, l’unica autorità riconosciuta, è la ragione.

Principi che sono stati fatti propri dagli ordinamenti democratici, la libertà di manifestare il proprio pensiero secondo coscienza e conoscenza, piaccia o non piaccia, non può e non deve trovare limite assoluto.

I nostri padri costituenti si preoccuparono di salvaguardare tale libertà, sia inserendo l’art. 19, sulla libertà di professare la propria fede religiosa, che formulando l’art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”, la cui ratio legis è quella della tutela della libertà di pensiero, che si giustifica in quanto trattasi di un pilastro di uno stato democratico che abbia come base il pluralismo ideologico.

Il principio veniva affermato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789, che all’art. 11 definisce la libertà di manifestazione del pensiero come “uno dei diritti più preziosi dell’uomo;…”, ed all’art. 19 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione”.

La garanzia della libertà di pensiero e della sua manifestazione costituisce una condizione imprescindibile per la stessa vita e sopravvivenza di un regime democratico perché assicura la formazione di un libero convincimento personale da parte di ciascun cittadino e di una opinione pubblica libera e criticamente fondata e, perciò, è considerata la “pietra angolare” della democrazia.

Sia la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (4/11/50), che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10/12/48), hanno ribadito che “…Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione…”, senza subire ingerenze dalle autorità pubbliche.

Pertanto, la libertà di manifestazione del pensiero, non può essere compressa dalla censura politica e della diffamazione a mezzo della stampa, radio e TV, e di tutti mezzi di comunicazione, compresi i social network, ciascuno può liberamente crearsi un proprio patrimonio di idee e non può essere discriminato in base ad esse; così come ogni individuo è libero di tenere segrete le proprie opinioni e non può essere costretto a divulgarle.

In definitiva, da una parte oggetto della tutela è la manifestazione del pensiero che viene riconosciuta a tutti come diritto, così come, dall’altra parte, è anche compreso il diritto di non esprimere il proprio pensiero mantenendo quindi la riservatezza sulle proprie opinioni e intenzioni relative a convincimenti politici, filosofici, religiosi e simili.

Limiti giuridici

La Convenzione dei diritti dell’uomo del 1789, indicava il limite giuridico all’espressione del libero pensiero: “…salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge”.

Infatti, in una società democratica necessitano delle restrizioni necessarie per evitare l’abuso delle espressioni di pensiero quando incidono sul buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative.

Le eventuali limitazioni a questa libertà, quindi, non possono che essere eccezionali e basate su ragioni gravi, che per i padri costituenti sono quelle a tutela del buon costume, valore ritenuto prevalente sulla libertà in esame.

La Costituzione, infatti, prevede all’art. 21 u.c., quale limite alla libertà di pensiero, la difesa del buon costume, definibile anche come “etica o morale pubblica”, cioè l’offesa al pudore sessuale, o derivante dal gioco d’azzardo, cioè la pubblica moralità.

Rileviamo, però, un passaggio concettuale dal mero libero pensiero all’azione, ancor più se andiamo ad approfondire i limiti imposti dal rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Il pensiero se circoscritto ad una libera espressione, che non incide sull’azione, non produce violazione di norma, è, invece, nel momento in cui incide sull’azione che diventa istigazione a commettere un reato.

Forzando il ragionamento citiamo l’art. 115 c.p. che prevede: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.”.

Pertanto, è il compimento dell’azione che si distingue dal mero pensiero, che non inciderà in alcun rilievo con l’ipotesi di reato.

Riteniamo, quindi, che se il libero pensiero è circoscritto in ambiti riservati, finalizzati ad una non azione, ma solo al concetto intellettuale, alla mera riflessione, alla storia, si ponga sempre al di fuori dalla fattispecie di reato.

Anche nei casi previsti dall’art.414 c.p. “istigazione a delinquere”, è sempre l’azione che determina la sussistenza dell’elemento materiale del reato, con la propalazione pubblica di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, in modo tale da indurre altri alla commissione di fatti analoghi.

Tale norma prevede l’ipotesi di apologia del reato, e la Corte di Cassazione, con la Sentenza n.11578/1997, determina “…che non si identifica nella mera manifestazione del pensiero…”, ma deve ricadere su una azione, che deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione dei delitti.

Anche la Legge Scelba n. 645/1952, pone come presupposto l’azione e non il pensiero, tanto è cha all’art.1. si richiede quale presupposto di reato la “Riorganizzazione del disciolto partito fascista, e spiega che “… si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.”.

Pertanto concludiamo, che il libero pensiero non potrà mai trovare limitazioni se non trasborda in azioni concrete, l’affermare il contrario dimostra, come richiamato nella parte iniziale dell’articolo, bieco oscurantismo ideologico, dettato non dalla ragione o dal rispetto di principi costituzionalmente garantiti, ma reso tristo dall’odio o dalla rabbia.

Le strumentalizzazioni politiche, ottenebrano la ragione, la politica deve essere intesa come impegno per la risoluzione, quando possibile, dei problemi dei cittadini e della crescita dei territori. E’ giunto il tempo di cercare una memoria condivisa, la storia ci deve insegnare il rispetto reciproco delle idee e degli uomini, ricordo:

il rispetto tra Berlinguer ed Almirante;

il discorso al Senato di Violante nel 1994: “‘Mi chiedo se l’Italia di oggi non debba cominciare a riflettere sui vinti di ieri. Non perché’ avessero ragione, o perché’ bisogna sposare, per convenienze non ben decifrabili, una sorta di inaccettabile parificazione tra le due parti. Bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà… Questo sforzo, a distanza di mezzo secolo, aiuterebbe a cogliere la complessità del nostro Paese, a costruire la Liberazione come valore di tutti gli italiani, a determinare i confini di un sistema politico nel quale ci si riconosce per il semplice e fondamentale fatto di vivere in questo Paese, di battersi per il suo futuro, di amarlo, di volerlo più prospero e più sereno. Dopo, poi, all’interno di quel sistema, comunemente condiviso, ci potranno essere tutte le legittime distinzioni e contrapposizioni”.

E concludo con il messaggio di un mio amico, “Aggiungo soltanto che ero un ragazzino quando feci mia una citazione erroneamente attribuita a Voltaire che in realtà e di Evelyn Beatrice Hall. “Non sono d’accordo in quello che dici, ma morirei per fare in modo che tu lo possa dire.“.

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