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Conversioni religiose: la libertà prevista dalla Costituzione

Il 23 marzo del 2008 alla veglia di Pasqua, Magdi Allam giornalista e scrittore nato in Egitto si battezzò convertendosi al cattolicesimo. Ad officiare il rito aspersorio lo stesso Benedetto XVI con il prevedibile risultato di un gran richiamo mediatico. A tal proposito l’Osservatore Romano dedicò alla vicenda un editoriale siglato dal direttore Gian Maria Vian che attribuiva al gesto “un importante significato” perché “afferma, in modo mite e chiaro, la libertà religiosa” senza peraltro “alcuna intenzione ostile” nei confronti dell’Islam. La libertà religiosa, proseguiva il quotidiano della Santa Sede, “è anche libertà di cambiare religione, come nel 1948 fu sottolineato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.

Magdi Allam poco dopo affermò: “Sono fiero di essere stato battezzato pubblicamente dal Papa. Quello che voglio testimoniare è che la libertà religiosa è un diritto sacrosanto da sbandierare con orgoglio”.

Parole chiare e logiche. Nella pratica però, non tutti apprezzano le conversioni come il caso di Silvia Romano ha evidenziato. Al di là delle minacce di morte e degli insulti vomitati sui social, anche tra chi ha manifestato “tolleranza” verso la conversione della giovane, c’è chi si è sentito in dovere di ipotizzare traumi, ondate emotive, informazioni parziali, situazione contingenti e altro come motivazioni del mutamento religioso.

Che le conversioni religiose non siano state sempre del tutto spontanee è evidente da fatti storici inoppugnabili. Solo per fare un esempio, nel 1545 il missionario gesuita Francesco Saverio, a proposito della sua opera nel regno di Travancore in India, scriveva al Papa il seguente rapporto: “Nell’arco di pochi mesi ho battezzato più di diecimila uomini, donne e bambini. Andai di villaggio in villaggio e li feci cristiani. E dovunque andai, lasciai una copia delle nostre preghiere e dei nostri comandamenti nella lingua del posto”. Cosa si ottenne in realtà con quelle conversioni in massa? Il gesuita Nicola Lancilloto fece a Roma questo rapporto realistico: “La maggioranza di quelli che si battezzano lo fanno per secondi fini. Gli schiavi degli arabi e degli indù sperano in tal modo di ottenere la libertà o di essere protetti contro le angherie del proprietario o semplicemente di ricevere una veste nuova o un turbante. Molti lo fanno per sfuggire a qualche punizione. . . . Chiunque sia spinto dalle proprie convinzioni a cercare la salvezza nei nostri insegnamenti viene considerato matto. Qualche tempo dopo il battesimo, molti apostatano e tornano alle precedenti pratiche pagane”.

Se oggi interi continenti professano a larga maggioranza la fede cristiana come in America Latina, ciò lo si deve prevalentemente alle conversioni di massa operate dai conquistadores spagnoli e portoghesi.

Ma che dire della conversione in tempi moderni? Il Sunday Telegraph di alcuni anni fa scriveva che i cittadini britannici che cambiano religione sono più numerosi che mai: ogni settimana avvengono circa 1.000 conversioni. “Anglicani diventano cattolici e viceversa, ebrei diventano buddisti, musulmani diventano anglicani e cattolici diventano ebrei”.

In Italia dal dopoguerra in poi alcuni movimenti religiosi come i Testimoni di Geova hanno accresciuto enormemente il numero delle loro fila: fatto dovuto anche alle conversione di molti cattolici. Attualmente, come indica lo studioso del Cesnur Massimo Introvigne, se si considerano i soli cittadini italiani con esclusione degli immigrati regolari e clandestini, i testimoni di Geova costituiscono la seconda religione italiana con una comunità di riferimento di 460.000 persone.

Questo non evita che alcune conversioni anche oggi in Italia, suscitino intolleranza. Basti pensare che alcuni anni fa un documento pastorale della Chiesa Cattolica, che analizzava la crescita dei nuovi movimenti religiosi in Italia e che aveva ricevuto il placet di Giovanni Paolo II, si chiedeva se era il caso “di incoraggiare l’intervento radicale dello Stato in settori che gli compete”, ovvero il ricorso classico “al braccio secolare” dello Stato, come nei secoli passati.

Recentissimamente per fare degli esempi, le cronache hanno riportato gravi casi di intolleranza manifestati da chi non accettava che alcuni loro familiari abbracciassero il culto dei Testimoni di Geova; in almeno un caso l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato probabilmente uno spargimento di sangue. Alcuni casi di cronaca hanno pure riferito di reazioni violente da parte di genitori e parenti di giovani nate in Italia da famiglie di immigrati, colpevoli per la famiglia, di essersi convertite a un altro credo o a una specie di relativismo morale e secolarizzato diverso dalle tradizioni religiose come quelle islamiche.

D’altro canto diversi italiani hanno abbracciato l’Islam negli ultimi anni anche prima del caso di Silvia Romano. Fenomeno che si è verificato anche in parte con l’adesione di alcuni alle chiese pentecostali, favorite in questo caso pure dall’immigrazione e dall’acquisizione della cittadinanza italiana di molti stranieri.

Le conversioni religiose sono uno dei fenomeni più studiati negli ultimi anni nel campo della sociologia delle religioni, che a loro volta da Max Weber e Durkheim da secoli propone teorie varie sull’origine e l’influenza della religione nella società e viceversa.

Ma visto che anche in Italia il pluralismo è molto più diffuso di quello che si pensi (due milioni di italiani non cattolici che salgono a sei con gli stranieri) e i “passaggi” tra fedi probabilmente continueranno con il tempo, è interessante ricordare che cosa prevede la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo accennata dall’Osservatore Romano.

L’articolo 18 afferma: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Anche la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ribadì in toto l’assunto della Dichiarazione Universale sulla libertà religiosa.

Ma anche la Costituzione Italiana sebbene non menzioni direttamente il cambio di religione, lo contempla nell’Articolo 19 che assicura a tutti i cittadini italiani “il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, prevedendo anche la possibilità della conversione altrui. Questo vale chiaramente per tutti i culti presenti in Italia, compreso anche per chi decide di abbandonare del tutto la religione qualunque essa sia.

Ad ogni modo, il compito costituzionale della Stato è quello di preoccuparsi del benessere sociale e fisico dei suoi cittadini e del “pieno sviluppo della persona umana”; questo prescinde dalle idee religiose, politiche e filosofiche professate dell’individuo come recita l’Articolo 3 della Costituzione. Individuo che magari, quelle convinzioni può cambiarle liberamente se lo ritiene opportuno.

Diceva Eleanor Roosevelt, vedova del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano e tra le promotrici della Dichiarazione Universale: “Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai”.

Parole rilevanti, in un campo come quello religioso, dove intransigenza e fanatismo hanno spesso provocato, cosa che continua anche oggi, danni enormi a intere popoli e a una moltitudine non quantificabile di persone innocenti.

Roberto Guidotti

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