martedì, Maggio 14, 2024
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Rapporti con gli ex membri: il Tribunale di Roma dà ragione ai Testimoni di Geova

pesaro

Rapporti con gli ex membri: il Tribunale di Roma dà ragione ai Testimoni di Geova

Quando pochi mesi dopo la vittoria elettorale del Polo delle Libertà nel 1994, Umberto Bossi fece cadere il primo governo Berlusconi, il Cavaliere all’unisono con Gianfranco Fini, dichiarò in maniera perentoria che “Bossi era inaffidabile” e con lui non “si sarebbero più seduti insieme neanche per un caffè”. Una rottura non solo politica ma anche umana. Un presa di posizione netta, non sempre scontata in politica, dove anche tra avversari si suole spesso mantenere buoni rapporti a livello interpersonale. Non per niente nell’immaginario collettivo degli italiani, costellato anche da luoghi comuni, i politici possono darsele di santa ragione in un dibattito, ma poi magari “cenare insieme”.

In quel caso invece, il distacco era relazionale oltre che politico, una separazione sociale e fisica tra i protagonisti di quella vicenda. La querelle tra i due durò qualche tempo prima di un riavvicinamento politico e umano che portò di nuovo al riformarsi della coalizione di centro-destra.

D’altra parte generalizzando, chi può obbligarci a frequentare qualcuno, quando per i motivi più disparati- tradimento, voltafaccia, delusione, fiducia malriposta e quant’altro – non si desidera o si decide di rinunciare volontariamente alla sua compagnia? Per esempio, quale giudice dopo una sentenza di divorzio può obbligare gli ex coniugi ad avere relazioni conviviali, tipo pranzare insieme o passare del tempo in attività ludiche che prevedano la collaborazione di entrambi, quando forse i due hanno intrapreso strade diverse, compreso quelle di avere altre relazioni sociali o sentimentali?

E’ la stessa logica di principio che sembra aver seguito il Tribunale di Roma nella sentenza del 23 maggio 2021 resa noto qualche giorno fa, in riferimento alla decisione dei fedeli della comunità di Testimoni di Geova di limitare o non avere più contatti con un ex membro. Secondo quanto riportato dall’Ansa il signor G.L.,ex testimone di Geova, aveva intentato una causa contro l’ente giuridico della confessione lamentando che la scelta degli ex compagni di fede di limitare i contatti sociali con lui da quando aveva lasciato la religione fosse discriminatoria e lesiva della sua persona e gli avrebbe arrecato anche un danno di natura economica.

Il Tribunale ha ritenuto invece che le condotte dei fedeli fossero del tutto legittime, osservando che la decisione dei singoli fedeli di avere o non avere rapporti sociali con un individuo, anche motivata da un credo diverso, non può essere considerata lesiva dell’identità personale dell’individuo o dei suoi diritti fondamentali. Pertanto né la confessione né i suoi organi locali possono essere ritenuti responsabili di indurre i fedeli al cosiddetto “ostracismo” come invece sostenuto dall’ex fedele. I giudici hanno inoltre riconosciuto alla confessione religiosa il diritto di informare la propria comunità di fedeli se un membro cessa di farne parte.

Quella della “scomunica” e della conseguente cessazione dei rapporti fra ex membri dello stesso gruppo è una caratteristica della sfera religiosa e che attiene ai comportamenti degli appartenenti al gruppo. “Nessuna Chiesa”, osservò John Locke,“è tenuta, in nome della tolleranza, a mantenere nel suo seno chi, pur ammonito, si ostina a peccare contro le leggi stabilite in quella società. Infatti se si permettesse di violare impunemente quelle leggi, la società si scioglierebbe, dal momento che esse sono le condizioni di sussistenza delle comunità”. Per fare un esempio nel Codice di Diritto Canonico cattolico, nel Libro VI e al Titolo I “Delitti contro la religione e l’unità della Chiesa” si legge che “l’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae”. Ma non solo. Nell’articolo 1369 si legge: “Chi in uno spettacolo o in un’adunanza pubblica divulga… o proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia. ingiurie ed eccita all’odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena”.

Tra l’altro una forma di espulsione quella cattolica, che si è ammorbidita nel corso del tempo datosi che Gregorio VII nel 1075 nel suo Dictatus Papae scriveva “che non si possa abitare sotto lo stesso tetto con chi il Papa ha scomunicato”.

Va precisato, che la scomunica o disassociazione praticata dai Testimoni di Geova non prevede la scomunica latae sententiae cioè quella ipso facto, senza possibilità di giustificarsi o di difendersi davanti a un organo giudicante. Essenzialmente una decisione emessa da un’autorità che non coinvolge l’interessato e nemmeno chiede ragioni del suo comportamento per trovare eventuali attenuanti alla sue gesta.

Inoltre, anche chi è stato espulso fra i Testimoni di Geova, può continuare a frequentare le riunioni liberamente sin da subito, anche se l’allontanamento è stato una scelta volontaria.

Un altro aspetto spesso trascurato è che anche chi è laico è disposto a comprendere ed ad ammettere l’espulsione motivata un partito o da un sindacato. Per fare un esempio, nel maggio 2019, un consigliere comunale della Lega di Amelia in provincia di Terni, commentò in un post l’affermazione della cantante Emma Marrone che si era detta contraria ai “porti chiusi”, con una battuta volgarmente offensiva per la cantante. Poco dopo arrivò la “scomunica” del partito. “Ci dissociamo dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia” affermò il segretario regionale umbro, l’onorevole Virginio Caparvi il quale annunciò la decisione “irrevocabile” di avviare sin da subito le procedure per l’espulsione del consigliere dall’organizzazione politica. “Anche il dissenso più forte – ha sottolineò Caparvi – non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento”.

Ma dicevamo non è solo una questione di scelte politiche o religiose. Un circolo culturale anche di un piccolo paesino, una Pro Loco, un Club Alpino o un associazione sportiva e simili hanno il diritto di stabilire norme precise di comportamento. In uno Statuto di un circolo tennis di una città del Nord si legge per esempio: “Il Socio espulso non può essere riammesso a far parte del Circolo, né essere invitato nei locali sociali per alcuna ragione o titolo”. Una parte dello Statuto questa che il socio ha sottoscritto volontariamente all’adesione. Se poi questo comporta la mancata associazione dei soci anche in altri ambiti, la responsabilità potrebbe risalire principalmente al soggetto che ha deviato dalle regole del circolo e dal quale è stato escluso.

Tornando alla sentenza la decisione del Tribunale di Roma segue l’indirizzo giurisprudenziale già indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9561/2017, relativa a un caso simile che fu seguito dal prof. Pietro Rescigno insieme al prof. Andrea Barenghi e al compianto prof. Tucci. La Corte affermò che “i diritti fondamentali della persona” sono “di certo non intaccati dalla libera scelta di alcuni soggetti, o anche da una categoria di soggetti, di non avere o interrompere dei rapporti sul piano personale”.

La sentenza di Roma offre dunque una risposta giuridica alle accuse talvolta sollevate da ex fedeli e gruppi “anti-sette” per destare allarme verso il fenomeno del cosiddetto “ostracismo”.La scelta di come trascorrere il proprio tempo e con quali persone è dunque un diritto legittimo di ciascun individuo e non può essere considerata discriminatoria. Osserva il sociologo Massimo Introvigne a proposito della tematica in questione: “Quando i vecchi amici decidono di non stare più con noi, perché abbiamo divorziato dalla loro amata sorella, abbiamo votato per un candidato presidenziale che trovavano disgustoso o abbiamo cambiato la nostra religione, tutti subiamo “un danno emotivo”. Ma costringere questi ex amici a continuare la nostra associazione con noi, o punire le organizzazioni che suggeriscono che ciò che fanno è moralmente appropriato, sarebbe una grave violazione della libertà individuale e aziendale”. E come sottolineano Barenghi e Rescigno nel caso esaminato,“anche religiosa”.

Si può fare parte di una chiesa, organizzazione, partito, club, associazione e uscirne temporaneamente o definitivamente. E’ una libertà sacrosanta. Ma si è liberi ugualmente di socializzare con chi riteniamo più opportuno, con chi ci aggrada o con chi condivide con noi obiettivi o valori. E’ evidente che questa possibilità di scelta salvaguarda la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo come singolo o componente di un formazione religiosa. E questo per il bene di tutti.

Roberto Guidotti

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