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La Brandiferri: “Approvato emendamento contro le molestie sui luoghi di lavoro, un importante traguardo”

Approvato l’emendamento contro le molestie sui luoghi di lavoro che aveva visto il sostegno della Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri.

Nella notte del 20 dicembre 2017 la Commissione Bilancio della Camera ha approvato in via definitiva l’emendamento  in cui è contenuta la proposta di legge: “Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro”, che l’Onorevole Titti Di Salvo, prima firmataria, aveva depositato alla Camera in occasione del 25 novembre scorso, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, ed ha prontamente informato dell’importante traguardo raggiunto la  Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri.

Un vero e proprio regalo, ribadisce la Consigliera Brandiferri, quello che nell’ultima seduta il Governo, prima dello scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha voluto fare a chi subisce e denuncia molestie sessuali nei luoghi di lavoro: infatti la lavoratrice che denuncia non potrà più essere sanzionata, demansionata, licenziata, trasferita o sottoposta a misure discriminatorie di qualunque sorta. Non bisogna dimenticare che solo lo 0,7% delle donne che è stato oggetto di molestie o di ricatti a sfondo sessuale sul luogo di lavoro denuncia, perché sino ad oggi non esistevano specifiche norme in supporto alle vittime, costrette troppo spesso ad abbandonare il posto di lavoro o a convivere con molestie e ricatti.

La Consigliera di Parità Monica Brandiferri informa inoltre che è stato approvato un altro importante strumento, sempre in Commissione Bilancio alla Camera e a prima firma dell’Onorevole Veronica Tentori, per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e dare loro l’opportunità di ricostruirsi un’indipendenza economica, aiutandole ad uscire dal dramma. Dal prossimo 1 gennaio, infatti, alle cooperative sociali che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere potrà essere riconosciuto un contributo finalizzato a sgravi sulle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per un periodo massimo di 36 mesi. Per questa misura è stato stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020…“un altro tassello importante perché le donne vittime di violenza non siano lasciate sole” ribadisce la Consigliera di Parità.

Ecco i testi degli emendamenti approvati:

Comma 120-quater della Legge di bilancio dello Stato 2018 -“Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente”.

Emendamento contro le molestie sui luoghi di lavoro – “La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione di discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria addotta nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.

I datori di lavoro sono tenuti ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate sui principi di eguaglianza e reciproca correttezza”.