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Abruzzo, da domani consentiti spostamenti tra regioni nelle zone di confine

giunta regionale

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza che consente gli spostamenti nelle cosiddette zone di confine tra regioni confinanti. Gli spostamenti saranno consentiti da sabato 23 maggio. Di seguito il testo dell’ordinanza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 41 del 21 MAGGIO 2020

OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Disposizioni in materia di spostamenti al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, limitatamente alle zone di confine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 18 maggio 2020 – Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

VISTA, altresì, l’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTE le proprie ordinanze attualmente vigenti;

VISTE le note della Provincia di Teramo e dei Sindaci dei comuni di Civitella del Tronto, Sant’Egidio alla Vibrata, Ancarano, Controguerra, Colonnella e Martinsicuro in data 21.05.2020 acquisita al nostro protocollo prot. RA/150213/20;

TENUTO CONTO che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

CONSIDERATO il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

PRESO ATTO dell’andamento del contagio anche a livello regionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;

TENUTO CONTO, altresì, della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita dei cittadini che vivono nei comuni confinanti tra regioni, i cui rapporti sociali non sono segnati da confini amministrativi;

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Abruzzo è Autorità territoriale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che le Regioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

CONSIDERATO, altresì, che l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

VISTA la nota prot. n. 3994/COV19 del Presidente della Conferenza delle Regioni con cui si prende atto della nota del Ministro della Salute la quale ricomprende lo spostamento extraregionale ed in particolare nell’ipotesi di province e comuni di regioni confinanti, con declinazione delle fattispecie, nella sfera degli spostamenti consentiti per necessità o urgenza, confermando, peraltro, quanto già disciplinato da alcune ordinanze regionali.

DECRETA

  • a decorrere da sabato 23 maggio 2020, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Abruzzo, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di coloro che risiedono in province o comuni collocati a confine tra l’Abruzzo e le altre Regioni:
  • le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 19.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)

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