sabato, Giugno 8, 2024
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Ascoli, rissa al bar: emessi due Daspo urbani

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Ascoli, rissa al bar: emessi due Daspo urbani – Ripaberarda (AP), la Polizia di Stato nella persona del Questore Modeo, su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno, ha emesso 2 nuovi provvedimenti di DASPO Urbano. I provvedimenti, emanati su informativa della Stazione Carabinieri di Castignano (AP), si riferiscono a fatti occorsi nel tardo pomeriggio del 14 giugno, nei pressi di uno dei bar più frequentati della frazione di Ripaberarda di Castignano (AP), in tale occasione avvenivano gravi disordini che si concretizzavano in una rissa con una dipendente del bar.

Per i 2 (due) giovani destinatari dei citati provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il “Daspo Urbano”. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, per complessivi 12 mesi.

Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona della Frazione di Ripaberarda e nel centro storico di Castignano dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Come noto, Il Daspo Urbano (D.A.C.Ur.) è stato introdotto dall’art. 13-bis commi 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. con mod. in L. 18 aprile 2017 n. 48, modificato dall’art. 11 del D. L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. con mod. in L. 18 dicembre 2020 n.173, ed è una misura di prevenzione: “Nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.

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