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Vaccinazione antinfluenzale obbligatoria? Il TAR la boccia in Calabria

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Vaccinazione antinfluenzale obbligatoria? Il TAR lo boccia in Calabria


“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del
Presidente della Regione Calabria del 27 maggio 2020, n. 47, nella parte in cui è stato disposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: “a) Soggetti di età ≥ 65 anni: l’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini. b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati, seguono i nomi dei Magistrati”.

Così il Tribunale Amministrativo ha posto fine alla querelle che ha suscitato non poche preoccupazioni ai cittadini della Calabria, ma anche a quelli del Lazio in quanto Zingaretti, presidente della Regione Lazio e Segretario del PD, aveva emanato un provvedimento analogo di obbligatorietà inerente la vaccinazione antinfluenzale, pubblicato in data 17/04/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 46.

Tra le varie, i Giudici hanno rilevato che : I) “ Il provvedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 32, comma 2 Cost, che vieta l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori attraverso un provvedimento amministrativo e violerebbe altresì il riparto di competenze tra Stato e Regioni, giacché l’obbligo vaccinale potrebbe essere introdotto solo dallo Stato. Il provvedimento sarebbe pertanto nullo per difetto assoluto di attribuzione.”

II) Il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato il provvedimento in assenza dei presupposti richiesti sia dall’art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, sia dall’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Innanzitutto, essendo il provvedimento volto a contrastare l’epidemia di Covid-19, di carattere pandemico, la competenza non potrebbe che spettare al livello centrale di governo. In secondo luogo, imponendo il rovvedimento l’obbligo di vaccinazione a partire dal mese di settembre 2020, ancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente.
III) Ancora, vi sarebbe un difetto di competenza ai sensi della normativa emergenziale in materia di contrasto al COVID-19, e in particolare all’art. 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35, che attribuisce alle Regioni il potere di assumere provvedimenti più restrittivi solo in caso di aggravamento del rischio epidemiologico e nelle more dell’intervento statale.

IV) Infine, vi sarebbe un evidente difetto di istruttoria, non essendo sufficientemente verificata l’efficacia della vaccinazione antinfluenzale in ottica di lotta all’epidemia di COVID-19.”

Il Tribunale spiega che : “All’accoglimento dell’odierno ricorso, dunque, non potrà essere ricondotto alcun significato diverso dall’affermazione che non spetta alle Regioni, ma eventualmente solo allo Stato, l’imposizione di un qualsivoglia obbligo vaccinale.

  1. – Invero, è noto che l’art. 32, comma 2 stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato
    trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La Corte costituzione è stata chiamata in più occasioni, anche di recente, a occuparsi della questione della compatibilità dell’obbligatorietà delle vaccinazioni con il principio appena ricordato.
5.1. – L’insegnamento continuamente ribadito (Corte cost. 22 giugno1990, n. 307; Corte cost. 23 giugno 1994, n. 258; Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5) è nel senso che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni, come si vede, sono molteplici e il loro ottemperamento è compito del legislatore, il quale ha discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo.

Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268), e delle acquisizioni, sempre in
evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (Corte cost. 25 giugno 2002, n. 282).

5.2. – Dunque, le vaccinazioni obbligatorie, così come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti di riserva statale, che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. (Corte cost., 6
giugno 2019, n. 137).

Siamo consapevoli che la querelle vedrà coinvolta ancora una volta, Governo e Corte Costituzionale, anche perché altrimenti sarebbe inspiegabile la spesa approvata e messa in bilancio dalla Regione Lazio, per
volere del Suo Presidente che impone ha stanziato, con determina del 24 aprile 2020, n. G04812, pubblicata il 07/05/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 59 la somma di : € 116.087.500,00 euro esente IVA e, segnatamente, pari a € 87.649.000,00 senza IVA per la fornitura
occorrente alla Regione Lazio e pari a € 28.438.500,00 senza IVA per la fornitura occorrente alla Regione Calabria. Inerente: 12 mesi per i vaccini antinfluenzali (lotti nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8) e- 36 mesi per i vaccini
antipneumococcici (lotti 4, 5, 9, 10): determinato sulla base di un flusso di rilevazione regionale della Regione Lazio e della Regione Calabria.

Una cifra che pone troppi interrogativi dal momento che è enormemente superiore agli stanziamenti effettuati negli anni precedenti e considerato che il costo del Vaccino nell’anno 2019/2010 era di € 8,40 come prezzo di riferimento al pubblico, infatti è come se si dovessero acquistare 13.819.940 dosi, senza contare gli sconti riservati alle regioni che superano il 50%.
13.819.940 di dosi a prezzo pubblico su una popolazione complessiva di : Lazio, 5.879.082 e Calabria, 1.947.131 per un totale di :7.826.213 abitanti ( dati ISTAT aggiornati al 31/12/2018). La gara è stata già aggiudicata.


Ettore Lembo

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